Osservazioni ai documenti preliminari dei PAT/PATI dei Comuni del territorio della Riviera e del Miranese

Territorio PTRC Osservazioni documenti preliminari PAT/PATI Riviera/Miranese

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

L’articolo 5 “Concertazione e partecipazione” della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004) NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO,  prevede che la pianificazione dello sviluppo territoriale sia svolta in modo partecipato e concordato:
1. I comuni, le province e la Regione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.
Art. 6 – Accordi tra soggetti pubblici e privati.

1. I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

3. L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.”

 

Di seguito, in allegato includiamo i documenti prodotti da CAT o dalle associazioni/comitati componenti in merito ai documenti preliminari ai PAT o PATI del territorio sotto osservazione (Riviera del Brenta e miranese).

Si è voluto contribuire così alla redazione di questi strumenti pianificatori, cercando di presentare ai Comuni dei contributi a nostro parere importanti per indirizzare lo sviluppo del nostro territorio verso un modello innovativo e sostenibile.

Cliccando sul paragrafo relativo si accede al documento in formato pdf:

One Response to Osservazioni ai documenti preliminari dei PAT/PATI dei Comuni del territorio della Riviera e del Miranese

  1. antonella on 18 ottobre 2011 at 21:43

    Buona sera,
    avendo in progetto la costruzione di una bifamiliare in località Rivale di Pianiga via bosco all’altezza circa del numero civico 73, su un terreno che confina con uno non di nostra proprietà ma quest’ultimo accessibile da via marcora, chiedo se la zona è prevista nei progetti di costruzione di nuove super strade.
    I terreni sulla sinistra di via bosco (direzione carpane-vigonza)e via marcora, secondo le vostre previsioni, verranno inclusi in tale progetto?
    Cordiale Saluti
    Antonella

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Categorie